marcellinaraMARCELLINARA – Respinta dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro la domanda di sospensiva dei responsabili dei servizi interni del Comune di Marcellinara, che avevano impugnato le diverse deliberazioni con le quali da novembre 2009 a gennaio 2010 si è dato corso alla riorganizzazione delle strutture con accentramento della gestione in un primo momento in capo al direttore generale e poi, a causa della mancata accettazione dell’incarico da parte del segretario comunale, ai componenti della Giunta (il sindaco Giacomo Scerro e gli assessori Vittorio Scerbo, Antonio Montuoro, Gianpiero Cittadino, Vincenzo Gariano e Giuseppe Piccioli). Secondo i ricorrenti gli atti assunti non solo avrebbero portato all’aumento della dotazione organica senza copertura di spesa ma anche, con l’attribuzione delle funzioni burocratiche ai componenti della Giunta, sarebbero stati stravolti il principio della separazione dei poteri “politico” e “gestionale” e il cardine della corretta azione amministrativa. In particolare, pur riconoscendo la possibilità legislativa che è data ai Comuni inferiori ai 5 mila abitanti di attribuire funzioni gestionali anche agli organi di governo, i ricorrenti guidati da Amelia Torchia hanno eccepito come tale norma ha natura eccezionale e può essere attivata solo ed esclusivamente quando ciò è, in via comprovata, strettamente necessario ovvero quando non sia possibile reperire idonee professionalità già all’interno della dotazione organica dell’ente. Al Comune di Marcellinara, invece, i posti di responsabili delle aree sono stati coperti mediante l’espletamento di regolari concorsi e, quindi, il nuovo assetto organizzativo, accentrando in mano esclusivamente politica la gestione, sempre secondo la tesi dei ricorrenti contravverrebbe al principio della separazione dei poteri. Le delibere inoltre, stando ancora a quanto sostenuto dai ricorrenti, avrebbero violato anche la recente “legge Brunetta” che «esclude tassativamente la possibilità del conferimento di incarichi di direzione di strutture di gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito da due anni incarichi politici ed esclude anche la possibilità, come previsto invece dalle delibere impugnate, di coprire i nuovi posti previsti in organico mediante progressioni interne, prevedendo invece la nuova legge sempre il concorso pubblico sia pure con posti in parte riservati agli interni». Secondo l’amministrazione resistente, invece, è la legge che consente ai Comuni sotto i 5 mila abitanti di attribuire le funzioni di gestione ai componenti dell’organo esecutivo. Inoltre nessuna doglianza i ricorrenti avrebbero potuto produrre davanti al giudice amministrativo essendo, secondo al prospettazione della difesa del Comune, competente a pronunciarsi su eventuali demansionamenti il giudice del lavoro. Alla fine il Tar, in sede di sospensiva, ha dato ragione all’amministrazione comunale. Ma la vicenda avrà certamente una coda nel giudizio di merito e probabilmente davanti al Consiglio di Stato.

gazzettadelsud.it

 

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